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Stringenti condizioni per la realizzazione di parcheggi nel verde agricolo

Ai sensi dell’articolo 40-bis della legge provinciale “Territorio e paesaggio” è possibile realizzare parcheggi per gli edifici costruiti prima dell’anno 1992, anche in deroga agli strumenti urbanistici e ai regolamenti edilizi vigenti. Ciò allo scopo di adeguare tali edifici agli standard minimi o alle prescrizioni insite nel concetto di mobilità e accessibilità.

Il regolamento edilizio provinciale (D.P.P. 24/2020) stabilisce, in termini generali, che il volume di un edificio interrato nel verde agricolo non deve superare il 20% della volumetria fuori terra dell’edificio medesimo. Le eccezioni a questa restrizione possono, secondo il citato regolamento, essere previste nel piano paesaggistico.

Il TRGA di Bolzano ha recentemente vagliato la questione se i parcheggi di cui all’anzidetto articolo 40-bis possano essere realizzati nel verde agricolo anche qualora in tal modo venga superato il volume interrato consentito.

La sentenza emessa esclude che un tanto sia ammissibile. Di conseguenza, in presenza di un edificio non dotato di posti auto necessari, per la realizzazione degli stessi dovrà sempre essere rispettato il limite del volume interrato prescritto. Secondo il TRGA di Bolzano le eccezioni sono ammesse soltanto ove espressamente previste nel piano paesaggistico.