RIENTRO DEI CERVELLI ED INCENTIVI FISCALI
Con una recente sentenza la Commissione Tributaria di Primo Grado di Bolzano, in accoglimento del ricorso presentato dal nostro Studio, ha confermato che l’accesso agli incentivi fiscali previsti dalla legge n. 238/2010 in favore di studenti rientrati in Italia dopo aver svolto continuativamente un’attività di studio all’estero (c.d. “rientro cervelli”) non presuppone il trasferimento formale della residenza all’estero, ossia l’iscrizione all’A.I.R.E..
L’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate è stato quindi annullato e l’imponibilità parziale ai fini IRPEF del reddito derivante dall’attività di lavoro avviata nel nostro Paese confermata sulla scorta di elementi idonei a comprovare l’effettivo trasferimento all’estero della sede principale dei propri interessi, tra cui il piano degli studi, i contratti di locazione, l’utenza telefonica presso una società estera e l’accensione di un conto corrente presso un istituto bancario estero.