Responsabilità professionale del prestatore di opera intellettuale
L’esercizio della libera professione da parte dei prestatori d’opera intellettuale, che si tratti di ingegneri, architetti, commercialisti o consulenti del lavoro, comporta il rischio insito di essere esposti alle azioni di responsabilità professionale da parte dei clienti.
È dunque rilevante essere consapevoli che il solo mancato corretto adempimento dell’attività professionale – oppure, a maggior ragione, il mancato raggiungimento del risultato ambito dal cliente – non comportano de plano l’emissione di una sentenza di condanna al risarcimento per responsabilità professionale.
Al contrario, incombe in primo luogo al cliente l’onere di fornire la prova non solo dell’esistenza, ma anche del contenuto e dell’ampiezza dell’incarico conferito al professionista, mentre spetterà a quest’ultimo dimostrare di aver svolto l’incarico conferitogli con la necessaria diligenza e la necessaria perizia.
In caso di accertato inadempimento del professionista spetterà nuovamente al cliente provare il nesso eziologico tra la condotta inadempiente asseritamente tenuta dal prestatore d’opera intellettuale ed il danno fatto valere, il tutto secondo una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito dell’attività del professionista laddove essa fosse stata correttamente espletata.
Siamo lieti di fissare un appuntamento nel nostro studio per informarVi sulle ulteriori questioni afferenti la responsabilità professionale riguardo i prestatori d’opera intellettuale.