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Procedura semplificata per l’usucapione di una piccola proprietà rurale

Se si intende far valere l’usucapione di una piccola proprietà rurale ai sensi dell’art. 1159-bis c.c., ciò può avvenire mediante ricorso al tribunale attraverso un procedimento speciale e semplificato previsto dall’art. 3 della Legge n. 346/1976 che segue le regole del rito sommario di cognizione. In presenza dei presupposti richiesti attraverso tale procedimento l’usucapione può essere riconosciuta già dopo 5 o 15 anni a seconda delle circostanze concrete ricorrenti.

In caso di opposizione da parte del proprietario della piccola proprietà rurale o di terzi portatori di un interesse concreto, si instaura un procedimento civile ordinario secondo le regole generali del processo ordinario a cognizione piena.

Se vi trovate in una situazione simile, coltivate una piccola proprietà rurale e vorreste fare valere l’usucapione della proprietà, contattateci per una consulenza.