LA RESPONSABILITÀ PER LA COSA IN CUSTODIA
Con una recente pronuncia il Tribunale di Bolzano ha statuito che va esclusa la responsabilità del custode per i danni provocati dalla cosa sotto la sua vigilanza ove manchi il nesso causale tra la cosa stessa ed il danno subito dal danneggiato.
Trattandosi, nel caso di specie, di una cosa statica – in particolare di una strada pubblica – incombeva sull’attore l’onere di fornire la prova della oggettiva pericolosità dello stato dei luoghi in corrispondenza dei quei si era verificato il sinistro.
Il proprietario della strada, l’ente pubblico locale, al fine di superare la presunzione di responsabilità a suo carico, era invece onerato di offrire la prova liberatoria del caso fortuito, consistente, oltre che nell’alterazione dello stato dei luoghi imprevista, imprevedibile e comunque non tempestivamente eliminabile con l’uso della ordinaria diligenza, anche nella condotta abnorme dello stesso danneggiato.
La dimostrazione che il ciclista, in spregio alle regole dettate dal Codice della Strada, non ha prestato la dovuta attenzione alla segnaletica verticale presente e ha viaggiato a velocità elevata in corrispondenza della parte centrale della corsia di marcia ha permesso di ottenere il rigetto delle pretese risarcitorie avanzate dell’attore.