LA RESPONSABILITÀ DELLA SOCIETÀ MADRE
La Corte di Appello di Trento/Sezione Distaccata di Bolzano – in accoglimento delle argomentazioni svolte dal nostro Studio Legale – ha ritenuto che una società non può essere ritenuta responsabile per i debiti della società da essa controllata sulla base della sola circostanza di detenere il 100% delle partecipazioni sociali di quest’ultima.
Ai sensi dell’art. 2497 c.c. la responsabilità della capogruppo sussiste soltanto ove essa si sia intromessa costantemente nella gestione e nell’amministrazione della società da essa controllata e in tal modo abbia cagionato un effettivo danno ai creditori sociali di quest’ultima.
