Il sicuro acquisto di un terreno
In una recente sentenza il Tribunale di Bolzano ha chiarito il rapporto intercorrente tra l’usucapione di un immobile in conseguenza del possesso protratto per vent’anni e il Regio Decreto n. 499/1929, recante disposizioni in materia del libro fondiario.
La pronuncia si occupa, in particolare, del disposto di cui all’art. 5, co. 3, del citato Decreto. In base a tale norma rimangono salvi, di fronte ad una pretesa di maturata usucapione, i diritti di coloro che hanno acquistato un immobile in buona fede, facendo affidamento sulle risultanze del libro fondiario. Il presupposto a ciò necessario si esplica nella mancata previa annotazione della domanda giudiziale di accertamento dell’usucapione.
L’acquisto di un terreno sulla fede del libro fondiario, senza aver avuto conoscenza dell’intervenuta usucapione, è destinato quindi a prevalere sulla pretesa di chi abbia posseduto lo stesso immobile in modo pacifico ed ininterrotto per vent’anni e avrebbe, di conseguenza, i presupposti per usucapirlo.
Lo stesso principio è stato recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 10954 del 06.07.2021. L’anzidetta pronuncia della Suprema Corte precisa inoltre che la domanda giudiziale di accertamento della maturata usucapione nelle Regioni in cui vige il sistema tavolare presuppone l’allegazione e la dimostrazione della mala fede dell’acquirente. L’onere della prova incombe quindi in capo a chi pretende di aver usucapito.