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Gli interessi ex art. 1284, comma 4, c.c. sono applicabili ad ogni obbligazione pecuniaria

Con l’ordinanza numero 61/2023 la terza Sezione civile della Corte di Cassazione ha affermato che gli interessi di cui all’art. 1284, comma 4, c.c. non trovano applicazione limitatamente alle obbligazioni di fonte contrattuale.

Per il periodo successivo all’inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito, fino al momento del pagamento, gli interessi maggiorati possono pertanto essere applicati in relazione a qualsiasi obbligazione pecuniaria (extracontrattuale, risarcimento del danno, ripetizione dell’indebito, ecc.).

L’assunto della Suprema Corte muove in particolar modo dalla ratio della previsione normativa: “L’art. 1284 c.c., comma 4, è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario.”

 

In allegato il testo integrale dell’ordinanza:  Cass.civ. 61.2023