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Denuncia dei difetti di costruzione

Se viene appaltata la costruzione o la ristrutturazione di un edificio e vengono scoperti difetti il committente è tenuto a rispettare specifici termini per la denunzia dei vizi e per l’esercizio di un eventuale azione giudiziale, al fine di non decadere dal diritto al risarcimento danni. Fondamentalmente è necessario distinguere tra difetti di costruzione lievi e gravi. In quest’ultimo caso sussiste un obbligo di garanzia dell’imprenditore per i difetti che si verificano entro 10 anni dall’esecuzione dei lavori. Il cliente ha l’onere di denunziare i vizi all’appaltatore che ha eseguito il lavoro entro un anno dalla scoperta. La giurisprudenza ha ripetutamente statuito che il termine di un anno inizia a decorrere dal giorno in cui il committente consegua un apprezzabile grado di conoscenza oggettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall’imperfetta esecuzione dell’opera. Il committente, inoltre, dovrà far valere in via giudiziale le proprie richieste risarcitorie entro un anno dalla denunzia dei difetti. Oltre l’instaurazione di un procedimento ordinario, anche la notifica di un ricorso per accertamento tecnico preventivo determina l’interruzione del termine di prescrizione, il quale è quindi interrotto fino al deposito della relazione elaborata dal consulente tecnico d’ufficio.

Siamo lieti di fissare un appuntamento nel nostro studio per informarVi sulle ulteriori norme vigenti in materia di risarcimento dei danni per difetti di costruzione.