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Alloggi temporanei del personale nelle zone produttive

Oltre all’alloggio di servizio, nelle zone produttive le aziende possono costruire alloggi temporanei per il personale. Il presupposto è che il piano di attuazione preveda la realizzazione di tali alloggi. Secondo la normativa vigente fino al 20% della volumetria ammissibile – nei comuni con più di 30.000 abitanti fino al 30% – può essere destinata a tale tipo di alloggio. Per ogni azienda è consentita la realizzazione di locali per un numero di persone pari al massimo alla metà del personale dell’impresa e comunque non oltre le 10 persone. Se in un singolo edificio oppure in edifici tra loro collegati sono inserite più aziende, il numero massimo di persone di cui sopra è stabilito complessivamente in 30, In ogni caso la superficie  destinata all’attività produttiva deve prevalere su quella adibita a tali alloggi.

Gli alloggi devono essere concepiti come stanze da letto singole dotate di servizi igienici ma privi di angolo cottura, con superficie compresa tra minimo 15 m² e massimo 20 m². Almeno ogni 5 posti letto deve essere realizzato uno spazio comune con cucina delle dimensioni minime di 4 m² per persona. Sono vietati soppalchi. Gli alloggi sono destinati ad un uso temporaneo e possono essere utilizzati dalla stessa persona in modo continuativo per un periodo massimo di 12 mesi.

Siamo lieti di fissare un appuntamento nel nostro studio per informarVi sulle ulteriori prescrizioni in merito agli alloggi temporanei per il personale.